Lo statuto

Lo statuto

ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita ai sensi e per gli effetti della Legge 20.10.1978 n. 674 e del Regolamento CEE del 19.06.1978 n. 1360, una Associazione tra produttori apistici denominata

Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta.

Essa ha sede in Saint Marcel Loc. Lillaz.
L’Associazione senza scopo di lucro svolge la propria attività nel settore dell’apicoltura, nell’interesse dei soci produttori apistici che operano nel territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

 

ART. 2 - OGGETTO SCOPO

L’Associazione nel quadro dei generali orientamenti della programmazione agricola Nazionale e Regionale nonché degli obiettivi della politica agricola della Unione Europea si propone i seguenti scopi:

a) promuovere e coordinare tutte le iniziative tese allo sviluppo dell’apicoltura in Valle d’Aosta in relazione anche ai notevoli vantaggi che essa produce a favore dell’agricoltura e della frutticoltura;

b) curare la rigida applicazione delle disposizioni legislative atte a salvaguardare gli interessi morali e materiali degli apicoltori locali;

c) promuovere ,organizzare e realizzare programmi di ricerca e sperimentazione in campo

d) proteggere gli interessi degli apicoltori nel commercio del prodotto degli apiari vigilando per la prevenzione delle frodi;

e)  promuovere , organizzare e realizzare attività di promozione e valorizzazione della produzione apistica valdostana.

f) diffondere i metodi razionali di allevamento delle api;

g) l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario e il benessere delle api  allevate sul territorio regionale;

h) promuovere, organizzare e realizzare l’istituzione di corsi teorici e pratici di apicoltura di analisi sensoriale del miele, ai soci e a persone che      vogliano avvicinarsi al mondo dell'apicoltura ma non ancora  iscritte all'Associazione.

i) definire programmi di produzione e commercializzazione avvalendosi prioritariamente di strutture costituite in forma di società cooperative;

j) effettuare acquisti collettivi di attrezzature e materiale apistico a favore dei soci;

k) stipulare convenzioni e contratti anche interprofessionali in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l’immissione sul mercato dei prodotti dell’apicoltura;

l) promuovere, organizzare e realizzare eventi, quali seminari, incontri, conferenze, laboratori, proiezioni e ogni altra iniziativa atta a diffondere la produzione ,tutela e valorizzazione dell'apicoltura Valdostana.

m) promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

n) curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione con competenti servizi regionali utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato.

                                

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione e costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni  contributi  da parte di Enti Pubblici e Privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’ Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) quote sociali annue;

b) eventuali proventi di gestione dei servizi; e dell’attività dell’Associazione stessa;

c) eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;

d) eventuali contributi straordinari comunitari, statali e regionali.

e) eventuali elargizioni o sponsorizzazioni da parte di Enti Pubblici o Privati

f)  eventuali contributi versati per la partecipazione a corsi,conferenze, aggiornamenti,convegni       o altre iniziative organizzate a favore dei propri associati e a quelle persone  che vogliano avvicinarsi  al mondo dell'apicoltura ma non ancora iscritte all'Associazione.

                                                       

ART. 4 - SOCI

Possono far parte dell’Associazione i produttori apistici proprietari a qualsiasi titolo di alveari che  esercitano la loro attività nel territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ed ivi residenti e che risultino in regola con la denuncia annuale del possesso degli alveari entro i termini fissati dalla normativa vigente e dal pagamento della quota annuale fissata per il 31 marzo di ogni anno denominati “ soci attivi “ e tutte quelle persone  interessate  al mondo dell'apicoltura che intendano frequentare i corsi organizzati dall'Associazione ma non  ancora  in possesso di alveari denominati “ soci sostenitori “ senza l'obbligo di versare la quota associativa.

I “soci sostenitori” non hanno alcun obbligo e non possono esercitare alcun diritto nei confronti dell'Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta.

Solo dopo aver fatto regolare denuncia di possesso degli alveari, richiesta di iscrizione e aver versato la quota associativa il “ socio sostenitore “ diventerà  “ socio attivo “ e potrà cosi far parte a tutti gli effetti  dell'Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta rispettando gli obblighi  e usufruendo dei diritti ai sensi dell'art. 6 dello statuto vigente.

Non possono essere ammessi all’Associazione i produttori apistici aderenti ad altre Associazioni di produttori apistici fatto salvo l’adesione dei medesimi alla Società Cooperativa Miel du VaI d’Aoste.

Le comunicazioni, rivolte a tutti i soci “ attivi e “sostenitori “ ,riguardanti assemblea generale,notifiche,riunioni,corsi,aggiornamenti ,convegni o altre iniziative organizzate dall'Associazione potranno essere  fatte tramite comunicazione sul sito Web dell'Associazione, E-mail o altro mezzo di supporto informatico , posta ordinaria o tramite i maggiori organi di informazione pubblici ( televisione,radio o giornali )

 

ART. 5 ISCRIZIONE

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo comprovando di trovarsi nelle condizioni fissate dall’articolo precedente, dichiarando altresì di approvare e osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione

Il Consiglio in caso di diniego deve dare comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

Trascorsi 15 giorni la richiesta è da ritenersi accettata.

 

ART. 6- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI “ ATTIVI “

Il socio “ attivo “ ha diritto di:

a) partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;

b) di partecipare alle assemblee comprese quelle per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell’Associazione;

c) di voto in occasione delle assemblee.

d)  essere eleggibile in seno agli organi sociali

Il socio potrà altresì usufruire dei seguenti servizi:

a) fornitura del sigillo di garanzia da apporre alle confezioni di miele nel rispetto delle norme del           disciplinare;

b) formazione teorico – pratica;

c) invio di pubblicazioni dell'Associazione

d) servizi assicurativi:

e) ogni altro servizio prestato dalla Associazione;

f) esercitare qualsiasi altro diritto previsto dalla normativa vigente.

Aderendo all’Associazione i soci si obbligano:

1. ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte regolarmente adottate dagli organi sociali

2. a partecipare all’attività dell’Associazione, salvo il verificarsi di una delle cause per la perdita della qualità di socio;

3. di corrispondere entro il 31 Marzo di ogni anno, una quota associativa che sarà fissata annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

ART. 7- RECESSO

Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà dì recedere dall’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata dal ricevimento da parte dell’Associazione della comunicazione scritta tramite E-Mail o posta ordinaria. In ogni caso il Socio receduto  non ha diritto alla restituzione delle quote associative.

 

ART.8-DECADENZA

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota annuale prevista per il 31    Marzo di ogni anno , morte , l'associato perderà automaticamente la qualifica di “socio attivo “ o “ socio sostenitore “senza bisogno di  alcuna comunicazione o deliberazione da parte del Consiglio  Direttivo.

 

ART. 9- ESCLUSIONE

In caso di omessa o infedele denuncia degli alveari,  come pure per tutti gli altri casi di violazione delle leggi che regolamentano il settore apistico oppure per altri gravi motivi l’associato potrà essere escluso. L'esclusione sarà pronunciata con delibera del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione per , il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. E’ possibile far ricorso al provvedimento adducendo alla clausola compromissoria di cui all’art. 21 dello Statuto. In tal caso l‘efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

 

- ART. 10- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a) l’assemblea generale dei  “ soci attivi “

b) le assemblee di zona

c) il Consiglio Direttivo:

d) il Collegio dei Revisori dei Conti

L’elezione degli Organi dell’ Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

ART, 11- ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea generale dei soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione denominati “ soci attivi “in regola con il versamento della quota associativa  al 31 marzo di ogni anno ed è l’ organo sovrano dell’Associazione stessa. L’Assemblea generale si riunisce in via ordinaria entro e non oltre  la fine del mese di Aprile di ogni anno. Può essere anche convocata in altra epoca su deliberazione del Consiglio Direttivo o per domanda scritta di un terzo dei soci.

Sono di sua competenza:

a) l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale bilancio preventivo;

b) la nomina di due membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e di due membri supplenti, componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

c) le modifiche dello Statuto;

d) l’individuazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

e) l’approvazione di regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

La convocazione potrà essere fatta tramite comunicazione sul sito Web dell'Associazione, E-mail o altro mezzo di supporto informatico,posta ordinaria o tramite i maggiori organi di informazione pubblici ( televisione,radio o giornali )  contenente l’indicazione del luogo, giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, mandata a tutti gli aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso dì convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia amministratore, revisore o dipendente dell’Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

L’espressione di astensione si comporta come voto negativo.

Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti in prima convocazione e della maggioranza dei voti attribuiti in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza su designazione dei presenti da qualsiasi altro socio dell’Associazione.

 

ART. 12- Assemblea generale per la nomina del consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo sono nominati direttamente dai “ soci attivi “ di ogni zona geografica e eletti direttamente durante l’assemblea generale convocata dal direttivo uscente entro il 31 dicembre allo scadere di ogni quadriennio

Il candidato per essere eleggibile dovrà essere regolarmente iscritto all’Associazione.

Gli apicoltori che vorranno dare la propria disponibilità dovranno far pervenire il proprio nominativo entro e non oltre 4 giorni lavorativi antecedenti l’Assemblea al presidente uscente per dare la possibilità di verificare la loro eleggibilità  e stilare la lista per le votazioni.

Durante l’Assemblea verrà distribuita una scheda con i nominativi delle persone che potranno essere elette con a fianco di ognuna la zona di appartenenza e lo spazio per apporre una crocetta.

Alla fine della votazione verrà fatto immediatamente la conta delle preferenze da parte di tre persone sorteggiate tra i presenti in sala coadiuvate da due membri del direttivo uscente.

Nel caso ci fossero più candidati della stessa zona verrà eletto il più votato.

Le assemblee di zona potranno essere convocate in via eccezionale per la discussione di problemi interessanti esclusivamente la singola zona.

Il territorio della Regione viene così suddiviso nei seguenti raggruppamenti “ zona geografica “

ZONA 1 con sede in Pont Saint Martin

(Pont Saint Martin, Perloz, Lillinnes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney St. Jean, Gressoney La Trinité e Donnas):

ZONA 2 con sede in Verrés

(Bard, Hone, Pontboset, Champorcher, Arnad, Verrès, Issogne, Champdepraz, Challand St. Victor, Challand St. Anselrne, Brusson e Ayas);

ZONA 3 con sede in Chàtillon

(Montjovet, Saint Vincent, Emarèse, Chàtillon, Antey St. Andrè, Torgnon, Chamois, La Magdeleine e Valtournenche);

ZONA 4 con sede in Saint Marcel

(Pontey,  Chambave, St. Denis, Verrayes,  Nus, Fènis e St. Marcel);

ZONA 5 con sede in Saint Marcel

(Quart,  Brissogne, St. Christophe, Pollein, Charvensod,. Gressan, Jovençan e Sarre):

ZONA 6 con sede in Saint Marcel

(Gignod, Allein, Etrouble,. St. Oyen, St. Rhemy en Bosses, Roisan, Vaipelline, Doues, Ollomont, Oyace e Bionaz);

ZONA 7 con sede in Villeneuve

(Aymavilles, St. Pierre, Saint Nicolas,. Cogne, Villeneuve, lntrod,. Valsavarenche,. Rhèmes St. Georges e Rhèmes Notre Dame):

ZONA 8 con sede in La Salle

(Arvier, Avise, Valgrisenche, Morgex, La Salle, La Thuile, Pré St. Didier e Courmaveur):

ZONA 9 con sede in Saint Marcel (Aosta).

 

ART. 13-CONSIGLIO DIRETTIVO

I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di nove persone e da un rappresentante nominato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Ogni zona potrà essere rappresentata in seno al Consiglio Direttivo.

Qualora per qualsiasi motivo  non si raggiunga il numero minimo di consiglieri i posti mancanti per arrivare a sette verranno occupati dai soci provenienti da altre zone che durante l’assemblea generale hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l’ultimo dei membri eletti .       Il rappresentante di nomina Regionale può anche non essere aderente all’Associazione e dura in carica per lo stesso periodo dei membri nominati dall’assemblea generale di cui all’art. 12.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti all’adunanza , in caso di parità delle votazioni prevale il voto del presidente.

I membri del consiglio direttivo che ,senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive possono essere considerati decaduti.

Qualora per qualsiasi motivo si verifichino posti vacanti tra i componenti del consiglio direttivo entro trenta giorni dovranno essere sostituiti da apicoltori che nell’ultima assemblea generale per il rinnovo del direttivo hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l’ultimo dei membri eletti.

I componenti così nominati durano in carica per tutto il tempo per il quale vi sarebbero rimasti quelli che essi hanno sostituito.

Ai membri del consiglio direttivo e al segretario potrà essere corrisposta su delibera dell’Assemblea generale dei Soci, un gettone di presenza ad ogni riunione del consiglio stesso per un importo non superiore ai limiti previsti dal D.P.R. 645/94.

Ai membri del consiglio Direttivo e al segretario non potrà essere corrisposta nessun altro tipo di indennità se non prima deliberata dall’Assemblea generale dei soci.

 

ART. 14 - POTERI CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i poteri più ampi entro i limiti dell’oggetto sociale. E’ quindi di sua competenza tutto ciò che non sia espressamente riservato all’Assemblea generale dei soci e all’assemblea di zona.

In modo particolare nomina : il Presidente, il Vice Presidente, e il segretario che può anche essere un non socio, regola gli affari dell’Associazione, compila i bilanci consuntivi ed eventuali bilanci preventivi, cura il patrimonio sociale. nomina commissioni ed esperti, compila regolamenti interni, convoca le Assemblee e provvede alla assunzione di eventuale personale.

 

ART. 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dai membri del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto  o per alzata di mano tra i membri del Consiglio stesso. Per la nomina è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l’associazione in ogni suo atto, anche giudiziario, presiede le assemblee, le adunanze del Consiglio Direttivo, provvede alle esecuzioni delle loro deliberazioni, sottoscrive gli atti e i bilanci. Ha duplice voto in caso di parità di votazioni  in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

 

ART. 16- SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il segretario redige i verbali delle adunanze, delle deliberazioni delle Assemblee generali e del Consiglio Direttivo. Predispone alla firma del Presidente gli atti, aggiorna i documenti contabili, segue la regolare tenuta dei libri di amministrazione, paga i mandati firmati dal Presidente o dal Vice Presidente, provvede  secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo a quanto occorra all’Associazione e ne vigila la conservazione

 

ART. 17- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

La nomina di un membro effettivo compete alla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso-valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori partecipano di diritto  all'Assemblea generale dei soci  , a quelle del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

 

ART. I8 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un eventuale bilancio preventivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e dell’eventuale bilancio preventivo dell’esercizio in corso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci.

I bilanci sono a disposizione di tutti I soci nei 15 giorni che precedono l'Assemblea generale convocata per la loro approvazione . Gli associati che abbiano motivato  l'interesse alla loro lettura facendone richiesta di copie tramite E-Mail alla segreteria  vedranno esaudita la loro   richiesta sempre tramite E-Mail o a carico del richiedente in caso di posta convenzionale entro due giorni  dal ricevimento della medesima.

 

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